Osservatorio Professionale, 11 febbraio 2020

20. 02. 11
posted by: Francesco Ventura
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Notizie in pillole a cura del Centro Studi ANC Salerno.

 

Focus tributario


Nuove funzionalità per il PTT.


Sul sito web del Portale “Giustizia Tributaria” è stato pubblicato il comunicato 21 gennaio 2020, che informa dell’avvenuta implementazione di nuovi servizi per gli utenti.

Nello specifico, tra i nuovi servizi che si trovano nell’Area riservata al “Ptt”, vi sono la “Consultazione puntuale (Rgr/Rga) del fascicolo processuale” e la “Consultazione elenco atti”, contenente l’elenco cronologico degli atti presenti nel fascicolo.

Sono inoltre disponibili i servizi di verifica della firma digitale (Pades e Cades) ed il “Countdown scadenza password”.

È stata arricchita anche l’Area self-service con le funzioni di “Recupero User Id” e di “Modifica Pec”.

Sul sito del Portale “Giustizia Tributaria” è presente inoltre un manuale che spiega nel dettaglio l’utilizzo delle nuove funzionalità sopra menzionate.

 

 Cartelle, opposizione anche senza notifica al Concessionario della Riscossione.


L’ordinanza 2.480 del 04/02/2020 della Cassazione afferma il principio che il contribuente, opponente alla cartella di pagamento dopo che il fisco è decaduto dall’accertamento, non è obbligato a notificare il ricorso anche all’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Chi impugna una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell’ente impositore quanto del concessionario.

In entrambi i casi la legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, il quale, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, ha l’onere di chiamare in giudizio il predetto ente, se non vuole rispondere dell’esito della lite.

 

 

Cartella nulla se proviene da indirizzo pec non presente nei Pubblici Registri.


E nulla la notifica della cartella e gli atti inviati da indirizzo pec non verificabile nei pubblici registri indicepa.gov.it. Nel caso in esame, la C.T.P. Roma, con la sentenza 601 del 17/01/2020 ha accolto le doglianze del ricorrente in quanto Agenzia delle entrate-Riscossione aveva depositato in atti copia della relata di notifica della cartella oggetto del giudizio. Non essendo l’indirizzo pec utilizzato indirizzo non oggettivamente e con certezza riferibile all’ Agenzia delle entrate-Riscossione, non risultando nell’elenco del Reginde, né nella pagina ufficiale del sito internet di Agenzia delle entrate-Riscossione, né nella pagina della CCIAA, né in quella di INDICEPA, con la conseguenza che la cartella non risulta regolarmente notificata
 

 

Focus societario


La posizione dei soci illimitatamente responsabili nel procedimento ex art. 671 c.p.c.


La liquidazione del valore di una quota di partecipazione a una società in nome collettivo costituisce un’obbligazione che grava direttamente sulla società: i soci, pertanto – pur potendo rispondere in solido ex artt. 2291 e 2304 c.c. – non sono litisconsorti necessari in un processo che abbia ad oggetto l’accertamento di tale obbligo.

Nel contempo, il provvedimento di cui all’art. 671 c.p.c. può essere disposto – se espressamente richiesto da parte ricorrente – anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili che, pur non essendo stati convenuti nel giudizio principale di merito, si sono ugualmente costituiti con autonome domande riconvenzionali (nel caso di specie, chiedendo il risarcimento dei danni al socio uscente per atti di mala gestio). La domanda proposta da parte ricorrente nel procedimento cautelare, infatti, non implica infatti «nessun reale ampliamento dei temi oggetto della causa, perché il debito da accertare è rimasto il medesimo e la responsabilità sussidiaria» dei soci «discende automaticamente da tale [loro] qualità»: è pacifico del resto che «la sentenza di condanna pronunciata in un processo tra il creditore della società e un società di persone costituisce titolo esecutivo anche contro il socio illimitatamente responsabile».

Né vale opporre il beneficio di escussione ex art. 2304 c.c., il quale «ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva», ma non impedisce al creditore di «agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale nei confronti di quest’ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente».

 

 

Non va escluso il socio moroso in caso di aumento del capitale sociale.


La Cassazione, con la sentenza 1185 del 21 gennaio scorso, ha stabilito che se vi è mora del socio nel versamento dovuto a seguito della sottoscrizione di un aumento di capitale deliberato da una Srl, il socio moroso non può essere escluso dalla società in quanto l’esclusione coinvolgerebbe anche la quota che apparteneva al socio anteriormente alla deliberazione di aumento del capitale sociale. Secondo i giudici di piazza Cavour, dunque, la morosità del socio, non potendo provocare la sua esclusione, determina unicamente la riduzione del capitale sociale solo per la misura corrispondente al debito di sottoscrizione derivante dall’aumento non onorato.

 

 

Focus Enti Locali


Revisori Enti locali. Presidente collegio nominabile con la nuova norma.


Il Ministero dell’Interno chiarisce la decorrenza della nuova disciplina prevista dall'articolo 57-ter del Decreto fiscale (Dl 124/2019, conv. L. 157/2019). Nel documento pubblicato il 30 gennaio 2020, si legge che la disposizione del nuovo articolo 25-bis, riguardante il nuovo sistema di scelta di presidente, "esplica i suoi effetti in via diretta dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in oggetto e non è subordinata alla modifica tramite decreto ministeriale".

Pertanto, dal 25 dicembre 2019 (data di entrata in vigore della Legge n. 157/2019), anche in caso di sostituzione del presidente di un collegio già in carica, il Consiglio dell'ente locale può procedere con il nuovo sistema di scelta del presidente del collegio.

Viceversa, non è invece immediatamente applicabile la normativa nella parte in cui prevede la formazione dell'elenco dei revisori contabili su base provinciale.

 

 

Delibera della Regione Lazio in merito all’ “Equo compenso dei professionisti”.  


Con la delibera 22, approvata dalla Regione Lazio lo scorso 28 gennaio 2020, tutte le strutture regionali dovranno rispettare l’inderogabilità dei parametri ministeriali per i compensi professionali e sarà vietato l'utilizzo di clausole vessatorie nei bandi.

Secondo quanto si apprende, i compensi destinati ai professionisti dovranno essere calcolati sulla base di parametri ministeriali o, comunque, per i professionisti privi di parametri, dovranno essere proporzionati alla quantità e qualità della prestazione professionale.

Sanciti anche il divieto di clausole vessatorie ed una stretta sui ribassi eccessivi nei bandi delle amministrazioni regionali.

Le nuove disposizioni si rivolgono a tutti gli uffici regionali nonchè alle società controllate e partecipate dalla Regione e riguardano le procedure di acquisizione di servizi professionali.

 

 

Formazione obbligatoria Revisori legali. Nuovi obblighi.  


La Ragioneria generale dello Stato ha pubblicato sul sito del Mef la determina 17461 del 27 gennaio 2020, con la quale ha adottato il programma annuale di formazione 2020 dei revisori.

La determina esclude la formazione di tipo fiscale dalle tematiche caratterizzanti per il revisore. L’intento è quello di indirizzare maggiormente la formazione verso materie caratterizzanti l’attività di revisione legale.

Fra le materia appunto caratterizzanti vengono introdotti i cd ‘Corsi multipli’ che racchiudono argomenti afferenti a macro aree di interesse diffuso (ad esempio antiriciclaggio, crisi d’impresa e terzo settore).

Altra novità è l’inserimento di corsi di inglese tecnico sia per agevolare la comprensione di testi di matrice internazionale che per fornire al revisore degli elementi di base per la comprensione della terminologia più ricorrente nell’ambito dell’attività di revisione.

Prevista anche la possibilità di erogare tutti i corsi del programma di aggiornamento in inglese.

Iscrizione a ruolo oltre i termini di decadenza previsti dall’art. 72 del D.Lgs. 507/93.


 

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